VIOLAZIONE | SANZIONE |
Cagionamento d’incendio. | Reclusione da 3 a 7 anni (Art. 423 c.p.). |
Cagionamento di un incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. | Reclusione da quattro a dieci anni. (Art. 423 bis 1° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). |
Se l’incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui è cagionato per colpa. | Reclusione da uno a cinque anni. (Art. 423 bis 2° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). |
Aggravante per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. | Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. Le pene previste sono aumentate della metà. (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). |
Aggravante per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p.se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente | Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. Le pene previste sono aumentate (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). |
Cagionamento di pericolo d’incendio allo scopo di danneggiare la cosa altrui. | Reclusione da 6 mesi a 2 anni (Art. 424 c.p.). Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’art. 423 c.p. con pena ridotta da 1/3 alla metà. (Art. 424 c.p. modificato con L. n. 275/2000). Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue l'incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis (Art. 424 c.p., comma 3, introdotto dalla L. 3532000) |
Incendio colposo considerato al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, per il, cagionamento, per colpa, di un incendio. | Reclusione da 1 a 5 anni (Art. 449 c.p. modificato con L. n. 275/2000). |
Omissione colposa di collocazione ovvero rimozione o danneggiamento di apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione degli incendi. | Reclusione fino ad 1 anno e multa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (Art. 451 c.p.). |
Rifiuto del proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l’opera di spegnimento, in occasione di incendi nei boschi. | Arresto sino a 3 mesi e ammenda sino a L. 600.000 (R.D.L. n. 3267/1923 art. 33). |
Violazione di norme di polizia Forestale. (L. 950/1967). | Sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 (L. 950/1967 art. 3). |
Bruciatura di stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali o senza il rispetto delle distanze previste (R.D. 773/1931 T.U.P.S. art.59). | Sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (R.D. n. 773/1931 T.U.P.S. art. 17 bis 1). |
Violazione del divieto di mutare per quindici anni la destinazione urbanistica di aree boscate o pascoli percorsi dal fuoco, rispetto alla destinazione preesistente all'incendio; violazione del divieto per dieci anni di realizzare edifici, strutture ed infrastrutture finalizzati ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono altresì vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche. | Demolizione delle opere realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o volontarie dall’incendio e ripristino dei luoghi a spese del responsabile. (Art. 10, comma 4 L. n. 3532000). Ferme restando le conseguenze penali ed amministrative. |
Mancata indicazione del vincolo di immutabilità di destinazione urbanistica negli atti (stipulati entro quindici anni dall'incendio) di compravendita di aree ed immobili situati in zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco. | Nullità dell'atto (Art. 10, comma 1 L. n. 3532000). |
Violazione del divieto di pascolo per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. | Sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a L. 60.000 e non superiore a L. 120.000 (Art. 10 comma 3 L. n. 3532000). |
Violazione del divieto di caccia per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. | Sanzione amministrativa non inferiore a L. 400.000 e non superiore a L. 800.000 (Art. 10 comma 3 L. n. 3532000). |
Violazione del divieto, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di compiere tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di un incendio. | Sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso che il responsabile appartengano alle categorie individuate dall'art. 7 c. 3 e 6 della L. n. 3532000. Nel caso che il responsabile sia esercente di attività turistiche, oltre alla sanzione è disposta la revoca della licenza, autorizzazione, o provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. (art. 10, commi 5, 6,7 L. n. 3532000) |